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PER BADANTI, COLF E BABY-SITTER È L’ORA DELLA TREDICESIMA

Natale in vista anche per la badante, la baby-sitter o la colf. Entro il mese di dicembre (normalmente intorno al giorno quindici), bisogna infatti versarle la tredicesima. Le disposizioni in materia, per quanto riguarda i lavoratori domestici, sono contenute in una vecchia legge del 1953: se ne occupa comunque anche il contratto di categoria, cui è sempre consigliabile far riferimento per evitare possibili contestazioni.  L’accordo collettivo dice che alla collaboratrice domestica, indipendentemente dall’entità, giornaliera o settimanale della prestazione lavorativa, spetta una gratifica natalizia pari a una mensilità, da corrispondersi entro il mese di dicembre.

Paga mensile o settimanale. Quando la colf viene retribuita a mese, il calcolo della tredicesima è di estrema facilità. A dicembre è sufficiente corrispondere un mensile doppio: metà a titolo di retribuzione corrente e l’altra come gratifica natalizia. In presenza di un pagamento settimanale, per ricavare l’importo della gratifica occorre portare la paga a livello annuo, moltiplicandola cioè per 52 (le settimane contenute nell’anno), e dividendo il risultato per 12 (i mesi dell’anno). Per una paga settimanale di 100 euro, per esempio, la tredicesima risulta pari a 434 euro:  100 x 52 =  5.200 : 12 =  434.

La colf a ore. Se invece la domestica è retribuita a ore - il caso più ricorrente - è necessario anzitutto determinare il salario settimanale, che si ricava moltiplicando la paga oraria dell’ultimo periodo per il numero delle ore di attività settimanale. Una volta ottenuto il compenso settimanale, si procede con lo stesso metodo descritto sopra: si moltiplica quindi l’importo per 52 e si divide il risultato per 12. Pertanto, alla colf che percepisce 8,50 euro l’ora e svolge un’attività di 15 ore settimanali (3 ore al giorno da lunedì a venerdì), spetta una tredicesima di 552,50 euro. Questo il conteggio: 8,5 x 15  x 52 = 6.240 : 12 = 552,50.

Lavoro inferiore all’anno. E’ bene ricordare che la gratifica natalizia è pari a una mensilità intera solo nell’ipotesi in cui la domestica abbia prestato attività lavorativa per l’intera durata dell’anno. In caso contrario, la tredicesima dev’essere ridotta proporzionalmente (in dodicesimi); le frazioni pari o superiori a quindici giorni si computano per intero.  Se la colf è stata assunta il 20 aprile 2016, la gratifica natalizia dev’esserle corrisposta nella misura di otto dodicesimi.

Più rapporti. Capita che la domestica a ore svolga la propria attività presso più famiglie. In questi casi ciascun datore di lavoro è tenuto a corrispondere la tredicesima mensilità in relazione  al servizio  prestato e al salario corrisposto.

Contributi Inps. E’ bene infine sottolineare che la corresponsione della gratifica natalizia non comporta alcun particolare adempimento nei confronti dell’Inps, questo perché il datore di lavoro diligente ha già provveduto ad assolvere l’obbligo contributivo con i versamenti trimestrali. Nell’effettuare il calcolo del salario soggetto a contributi deve aver tenuto conto, volta per volta, del rateo di tredicesima mensilità.