ATTENZIONE: SE NON VERSI, IL FONDO PENSIONE PUÒ CANCELLARTI
Per i nuovi iscritti alla previdenza integrativa, il Fondo pensione ha il diritto di inserire nel proprio regolamento clausole che prevedano, in mancanza di un pagamento entro 60 giorni, la risoluzione della polizza. Ciò potrà avvenire anche per quelle posizioni, definite “nulle”, per via di costi amministrativi superiori ai versamenti contributivi. Questa in sintesi il pensiero della Covip (l’utorità di vigilanza del settore), espresso nella risposta a un quesito.
Posizioni nulle o "incapienti"
La questione, posta da un fondo pensione aperto, fa riferimento alle posizioni cosiddette “nulle” o pressoché nulle. L’interrogante, come accennato, chiedeva l’autorizzazione per l'inserimento, nelle schede di adesione, di alcune soluzioni operative per ridurre, se non eliminare, il fenomeno. In particolare, il fondo di inserire una specifica previsione in virtù della quale, al verificarsi delle seguenti condizioni, il contratto si risolve:
• automaticamente: se l'iscritto non effettua almeno un versamento entro sei mesi dalla sottoscrizione del modulo di adesione (posizione "nulla");
• previo invio di informativa: se, successivamente al primo versamento, il valore della posizione individuale finisce per divenire inferiore all'importo annuale delle spese di gestione, a seguito di interruzione dei versamenti dovuti (posizione "incapiente");
• senza rimborso delle somme residue, previo invito a fare un versamento entro 30 giorni: quando il valore della posizione è pressoché nullo (vicino allo zero).
La posizione Covip
La risposta della Covip è positiva sulle prime due soluzioni operative; non accoglie, invece, la terza proposta, e cioè quella di risoluzione "senza alcun obbligo di restituzione" di somme residue. La risposta della Covip distingue due situazioni: i futuri aderenti e chi è già iscritto a un fondo pensione. Riguardo ai primi (futuri iscritti), l’autorità di vigilanza non vede nulla di sbagliato nell'introduzione di clausole risolutive espresse all'interno del modulo di adesione, che puntino a chiarire quali inadempienze permettono di intervenire la risoluzione del rapporto (tra queste, pe esempio, il mancato versamento della prima contribuzione, o il successivo azzeramento integrale della posizione individuale).
Anche sul capitolo tempi, la Covip ritiene adeguato il termine di sei mesi dall'adesione per effettuare la prima contribuzione. Aggiunge, però, che è opportuno che la clausola sia riportata anche nel regolamento del fondo pensione e all'interno della nota informativa (sezione Informazioni chiave per l'aderente). In ogni caso, precisa la Covip, la risoluzione non potrà mai essere automatica, diversamente da quanto ipotizzato nel quesito. Questo perché è sempre necessario che il soggetto nel cui interesse è stata introdotta la clausola risolutiva comunichi a chi è inadempiente l'intenzione di avvalersene (articolo 1456 del codice civile).
Attuali iscritti
Anche per gli attuali iscritti, spiega la Covip, si può risolvere l'adesione se si tratta di posizioni nulle. In quei casi, però, è necessario trasmettere preventivamente agli interessati una "diffida ad adempiere", che consenta loro di evitare la risoluzione del contratto, procedendo a fare un versamento entro un termine predefinito non inferiore a 60 giorni.