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ASSEGNI FAMILIARI, DAL PRIMO LUGLIO VALGONO ANCORA I LIMITI 2016

Con l’inflazione sotto lo zero, nessun aumento dal primo luglio per gli assegni di famiglia. Le tabelle Inps che indicano i limiti di reddito utili per incassare l'assegno per il nucleo familiare (Anf), rese note dallo stesso ente di previdenza (circolare n. 87/2017), restano quelle del 2016. Come previsto dalla legge istitutiva ( n. 153/1988),  i livelli di reddito da considerare ai fini dell’Anf, devono essere ritoccati in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat, indice che tra il 2015 e il 2016 è risultata pari a -0,1%.  Pertanto, dice la circolare, in applicazione della Legge Finanziaria 2016 (inflazione sotto lo zero o uguale a zero), i livelli di reddito e i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal primo luglio 2017 al 30 giugno 2018, restano quelli indicati per lo scorso anno.

Il nucleo familiare. Per l’erogazione dell'assegno si prende in considerazione il nucleo familiare composto dal lavoratore richiedente (o pensionato), dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, anche maggiorenni se inabili. Ai fini dell’individuazione di questi ultimi, occorre tener conto di tutti i figli presenti in famiglia di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).

Le tabelle. Le tabelle che indicano i limiti di reddito, validi dal prossimo primo luglio, riguardano le diverse tipologie di nucleo familiare (presenza o meno di entrambi i genitori o di componenti inabili). In particolare, il limite di reddito annuo minimo della Tab. 11, quella che riguarda la generalità dei casi, e cioè il nucleo con entrambi i genitori ed almeno un figlio e nessun componente inabile, resta fermo a 14.383,37 euro, come invariato l'importo mensile dell'assegno: 137,50 per 3 componenti, 258,33, per 4 componenti. Va inoltre ricordato che l’Anf non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, relativi al nucleo nel suo complesso, risulta inferiore al 70% del reddito familiare. Dell'assegno familiare possono usufruire anche i collaboratori e i professionisti, privi di altra copertura, che sui compensi ricevuti versano un'aliquota aggiuntiva (0,72%) per le prestazioni non pensionistiche.

www.inps.it