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ASSEGNI FAMILIARI, DAL PRIMO LUGLIO AUMENTANO I LIMITI DI REDDITO

Dopo due anni di blocco dovuto all’inflazione zero, aumentano di un modesto 0,1% i limiti di reddito utili per incassare l'assegno per il nucleo familiare. Le tabelle aggiornate, valide per il periodo primo luglio 2018-30 giugno 2019, sono state rese note nei giorni scorsi dall'Inps con la circolare 68/2018. Come previsto dalla legge istitutiva del cosiddetto Anf (la 1153/1988 che ha sostituito i “vecchi” assegni familiari), con decorrenza primo luglio e validità sino al 30 giugno dell'anno successivo, i livelli di reddito da considerare devono essere ritoccati in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat.

Il nucleo familiare. Per l’erogazione dell'assegno si prende in considerazione il nucleo familiare composto dal lavoratore richiedente (o pensionato), dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, anche maggiorenni se inabili. Ai fini della individuazione di questi ultimi, occorre tener conto di tutti i figli presenti in famiglia di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).

Le tabelle. Le tabelle che indicano i limiti di reddito validi dal prossimo primo luglio riguardano le diverse tipologie di nucleo familiare (presenza o meno di entrambi i genitori o di componenti inabili). In particolare, il limite di reddito annuo minimo che riguarda la generalità dei casi (nucleo con entrambi i genitori e almeno un figlio e nessun componente inabile), resta fermo a 14.383,37 euro, come invariato l'importo mensile dell'assegno: 137,50 per 3 componenti, 258,33, per 4 componenti. Va inoltre ricordato che l’Anf  non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, relativi al nucleo nel suo complesso, risulta inferiore al 70% del reddito familiare. Dell'assegno familiare possono usufruire anche i collaboratori e i professionisti, privi di altra copertura, che sui compensi ricevuti versano un'aliquota aggiuntiva (0,72%) per le prestazioni non pensionistiche.

Le nuove tabelle. Come accennato, le nuove tabelle che indicano l'aumento dei limiti di reddito, valide dal primo luglio, riguardano le diverse tipologie di nucleo familiare (presenza o meno di entrambi i genitori o di componenti inabili). In particolare, il limite di reddito annuo minimo della Tabella 11 (in allegato) che riguarda la generalità dei casi (il nucleo con entrambi i genitori e almeno un figlio, e nessun componente inabile), sale da 14.383,57 a 14.541,19 euro. Resta invece invariato l'importo mensile dell'assegno: 137,50 per 3 componenti, 258,33, per 4 componenti.

L’Anf non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, relativi al nucleo nel suo complesso, risulta inferiore al 70% del reddito familiare. Dell'assegno familiare possono usufruire anche i collaboratori e i professionisti, privi di altra copertura, che sui compensi ricevuti versano un'aliquota aggiuntiva (0,72%) per le prestazioni non pensionistiche.

www.inps.it

Leonardo Comegna