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ARRIVA LA QUATTORDICESIMA, IN PAGAMENTO TRA GIUGNO E LUGLIO

Sono più di tre milioni i pensionati che a breve riscuoteranno un assegno maggiorato.  Parliamo della “quattordicesima”: una mensilità aggiuntiva cui hanno diritto anche alcuni  lavoratori in attività. Le due operazioni sono del tutto differenti, con regole e modalità completamente diverse.

Pensionati. Per loro la quattordicesima rappresenta un importo aggiuntivo, esente da tasse, che viene corrisposto insieme alla rata di pensione del mese di luglio. Spetta a chi ha più di 64 anni e ha un reddito lordo annuale fino a 9.787 euro, 1,5 volte il trattamento minimo Inps. L'importo della quattordicesima è correlato agli anni di contribuzione versati dal pensionato. E cioè:

1) 336 euro per coloro che hanno fino a 15 anni di contributi (18 se autonomi);

2)  420 euro per quelli che hanno accumulato più di 15 e fino a 25 anni (28 anni se autonomi);

3) 504 euro per coloro che sono andati in pensione con oltre 25 anni di contribuzione (oltre 28 se autonomi).

Con l’intervento della nuova Legge di Bilancio, a partire dal 2017 vi sono due tipi di quattordicesima. Il primo è riconosciuto ai pensionati che hanno un reddito lordo annuo fino a 9.787 euro (come in precedenza), ma con importi maggiorati del 30% e cioè: 437 euro per quelli che hanno fino a 15 anni di contributi (18 anni se autonomi);  546 euro per quelli che hanno più di 15 e fino a 25 anni (28 anni se autonomi) e 655 euro per quelli che hanno oltre 25 à anni di contributi (oltre 28 se autonomi).

Il secondo interesserà i pensionati con le stesse caratteristiche, ma con un  reddito lordo annuale superiore a 9.787 euro: l’asticella è stata infatti alzata fino a 13.050 euro (ossia 2 volte, anziché 1,5 volte il minimo Inps). In questo caso l'importo della quattordicesima sarà quello stabilito sino al 2016, ossia rispettivamente 336, 420 e 504 euro, a seconda dell’anzianità contributiva.

Quale reddito. Niente di nuovo per quanto riguarda i redditi da prendere in considerazione per la concessione del beneficio. Oltre alla pensione, restano infatti rilevanti i redditi di qualsiasi natura, con l'esclusione degli assegni familiari, gli assegni di accompagnamento ai soggetti inabili, il reddito della casa di abitazione e i trattamenti di fine rapporto (eventuali liquidazioni).  

Lavoratori. Per coloro che sono ancora in attività, la 14ª mensilità è una retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria e viene corrisposta, generalmente, nei mesi di giugno e luglio,  o, comunque, prima delle ferie: per questo è nota anche come premio ferie o gratifica feriale. Non essendo prevista dalla legge, la sua regolamentazione è disposta dai contratti collettivi (non solo nazionali, ma anche territoriali e aziendali); inoltre, se il contratto collettivo applicato non la prevede, è possibile che sia comunque riconosciuta al dipendente dal datore di lavoro, in base al contratto individuale (cioè al contratto di lavoro del singolo dipendente).

Questa mensilità aggiuntiva, come la tredicesima, è una retribuzione imponibile sotto il profilo previdenziale e fiscale. Dunque, il datore di lavoro dovrà trattenere in busta paga la percentuale di contribuzione a carico del lavoratore e applicare la tassazione Irpef.  L’unica differenza è che le mensilità aggiuntive non scontano detrazioni fiscali, quindi, l’imponibile fiscale sul quale si dovrà applicare l’aliquota Irpef risulterà più alto e la quattordicesima risulterà quindi più bassa rispetto a una mensilità ordinaria.

Dipende dal contratto. In base a quanto disposto dai contratti collettivi, hanno diritto alla quattordicesima i dipendenti che appartengono ai seguenti settori: terziario–commercio e turismo;  alimentare;  chimica;  autotrasporti e logistica. I contratti collettivi non fanno distinzioni in base alle categorie di dipendenti (per esempio tra operai e impiegati). Pertanto, tutti i dipendenti la cui azienda appartenga al settore regolamentato dai contratti collettivi elencati hanno diritto alla quattordicesima.

Per i dipendenti pubblici non è prevista, in via generale, la quattordicesima, anche se determinati enti possono riconoscere mensilità aggiuntive ulteriori rispetto alla tredicesima (ai dipendenti del Parlamento è riconosciuta anche la quindicesima). Il criterio da adottarsi per la sua determinazione  è , come detto, stabilito dal contratto  di riferimento. Le sue modalità di calcolo sono simili a quelle della tredicesima. Si calcola sulla base della retribuzione lorda annuale: per le frazioni di mese si parte da una parte di 15 giorni. Ovviamente, nel caso in cui una persona abbia lavorato per meno di dodici mesi, bisogna basare il calcolo sul numero di mesi effettivamente lavorati. Un esempio. Il conteggio si basa su questa formula: retribuzione lorda mensile per numero di mesi lavorati, diviso totale mensilità. Perciò, se per esempio una persona ha lavorato dal 1° agosto 2016 al 30 giugno 2017, per 1.700 euro lordi mensili, dovrà effettuare questo calcolo: 1.700  (retribuzione lorda mensile)  X 11 (numero di mesi lavorati) / 12 (totale mensilità) = 1.558 euro. Per il personale dei pubblici esercizi retribuito con la percentuale di servizio, la 14ª mensilità viene corrisposta nella misura del 70% della retribuzione. 

www.inps.it